Il
caso dei due fucilieri della Marina Massimiliano La Torre e Salvatore
Girone attualmente sotto processo in India consente di formulare alcune
interessanti osservazioni sull’art. 698 c.p.p. e sui limiti oltre i
quali non è ammissibile l’estradizione di un cittadino italiano in un
paese straniero.
Altresì
consente di valutare ed esaminare una fattispecie penale spesso poco
conosciuta nella sua completezza dai non addetti ai lavori, ovvero il
reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Ma andiamo con ordine.
L’art. 698 c.p.p. statuisce: “Non
può essere concessa l’estradizione per un reato politico né quando vi è
ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad
atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni
personali o sociali ovvero
a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti
che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”.
L’art. 27 Cost. dispone espressamente che nel nostro ordinamento giuridico: “non è ammessa la pena di morte”.
Dunque
qualora un cittadino italiano rischi la pena di morte a seguito di un
processo da svolgersi in uno Stato estero, l’estradizione non è mai
ammessa.
In
diritto le cose sono dunque chiare e semplicissime. Tali norme,
tuttavia, sono state clamorosamente violate dal Governo italiano in
riferimento alla triste vicenda dei due fucilieri della marina i quali,
dopo essere rientrati in Italia per un permesso concesso dall’India,
sono stati comunque rimandati nel paese straniero nonostante ivi siano
sotto processo per un reato punibile anche con la morte.
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, in allora identificata
nella persona di Mario Monti, con un comunicato stampa, assumeva che
nulla ostasse al rientro dei nostri fucilieri in India e ciò in quanto
il paese aveva rassicurato ampiamente che non avrebbe applicato la pena
di morte agli stessi.
Il fatto che il Governo abbia addotto tale giustificazione è ovviamente palesemente antigiuridico.
Ciò
si evince con assoluta chiarezza non solo dalla piana lettura del già
citato dal art. 698 c.p.p., ma anche dall’intervento da parte della
Corte Costituzionale che con sentenza 27 giugno 1996 n. 223 ha espunto
dall’articolo in parola il seguente inciso: “Se
per il fatto per il quale è domandata l’estradizione è prevista la pena
di morte dalla legge dello Stato estero, l’estradizione può essere
concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute
sufficienti sia dall’autorità giudiziaria sia dal Ministro di Grazia e
Giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà
eseguita”.
Non
vi sono quindi dubbi circa il fatto che i limiti per l’estradizione
siano in oggi assolutamente chiari all’interno del nostro ordinamento e
non passibili di diverse interpretazioni.
Tuttavia
ci si deve domandare qualcosa di ancora più importante ovvero se il
comportamento illegittimo del Governo Monti abbia profili di
antigiuridicità tali da essere censurabile anche sotto il profilo
penale.
Lo
scrivente ha ipotizzato la presenza del reato di abuso d’ufficio in un
esposto recentemente promosso dall’associazione Salviamo gli Italiani di
cui fa parte, associazione presieduta dall’On. Magdi Cristiano Allam.
L’art. 323 c.p., dispone: “Salvo
che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni
o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Trattasi
di norma è preposta alla tutela dei principi del buon andamento e
dell’imparzialità della pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. Il
reato si consuma allorquando si compie volontariamente una violazione di
norma di legge o di regolamento (ovvero di omessa astensione in caso di
interessi propri o di congiunti) che cagioni a se o ad altri un
ingiusto profitto oppure un danno ingiusto anche di contenuto non
patrimoniale.
Rileva
dunque ai fini del reato anche e solo il danno cagionato al terzo
destinatario del provvedimento compiuto in abuso di potere o violazione
di legge, rimanendo completamente irrilevante il fatto che il pubblico
ufficiale abbia o meno conseguito un profitto da tale azione.
I
fucilieri della Marina, per le ragioni già esposte non potevano e non
dovevano legittimamente essere estradati o comunque nuovamente inviati
in India.
Il
fatto che il Governo abbia inviato nuovamente i marò nel paese
straniero costituisce dunque un esempio, ad avviso di chi scrive
addirittura scolastico, di abuso di potere o comunque di violazione di
legge.
Certamente
il Governo non ha ottenuto un profitto diretto e personale da tale
violazione normativa ma l’elemento oggettivo del reato sussiste comunque
sul presupposto del danno arrecato agli stessi marò (danno che come
detto ai fini della configurabilità del reato non deve avere
necessariamente contenuto patrimoniale). L’art. 698 c.p.p. tutela il
diritto costituzionalmente garantito di ogni cittadino di non patire
pene inumane e crudeli e ciò anche sotto il profilo del mero pericolo. I
soggetti danneggiati dunque esistono e sono certamente Salvatore Girone
e Massimiliano La Torre.
Dal
punto di vista materiale si può dunque parlare di reato pienamente
consumato. Solo l’elemento psicologico dovrà essere puntualmente
valutato dalla Procura della Repubblica competente non essendo possibile
assumerlo apoditticamente in questa sede di mera riflessione giuridica.
Per
quanto occorre rammentare l’ampiamente nota reazione avuta all’epoca da
parte del Ministro Terzi che si dimise per tale scelta del Governo.
Terzi inoltre ebbe modo di dichiarare alla stampa che la scelta del
Governo Monti fu motivata da ragioni di “carattere economico”.
Orbene
se tale circostanza fosse confermata la sussistenza di un reato nel
caso di specie sarebbe più che una mera ipotesi di scuola.
Certamente
sarà mia cura informare i lettori degli esisti dell’esposto e delle
decisioni che prenderà la Procura di Roma sul punto.
Fonte: http://www.studiolegalemarcomori.it/
http://alfredodecclesia.blogspot.it/
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