domenica 9 settembre 2018

#Maro: IL RILANCIO POSSIBILE


IL RILANCIO POSSIBILE

L’ombra dei maròsull’intesa Italia-India

Il Tribunale della Corte arbitrale dell’Aja potrebbe pronunciarsi a breve sulla giurisdizione competente a giudicare i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, a meno che non decida per ulteriori approfondimenti. Superata la fase acuta della crisi, Roma e New Delhi hanno dato concordemente mostra di non voler esasperare i toni, consapevoli che un esito favorevole per l’uno creerebbe situazioni difficili da gestire per l’altro, vuoi sul piano dell’interesse nazionale italiano, vuoi su quello della proiezione internazionale dell’India. Ma le cose potrebbero cambiare.

Avendo sbaragliato gli avversari con un misto di nazionalismo e mercato, intolleranza etnico-religiosa e apertura al mondo, il primo ministro indiano Narendra Modi si era lanciato in un ambizioso programma di riforme nell’intento dichiarato di fare dell’India la superpotenza che avrebbe sempre voluto essere. Per un po’ le cose sono andate bene: l’economia ha continuato a crescere a ritmi vicini a quelli cinesi, l’attenzione degli investitori internazionali si è fatta più forte, Cina e Stati Uniti hanno guardato con occhi diversi un Paese cardine per il «pivot to Asia» degli equilibri mondiali. L’opposizione, paralizzata dalla crisi senza fine del Congresso di Sonia Gandhi, era allo sbando, mentre l’onda del successo faceva passare sotto silenzio le sbavature che di quando in quando apparivano fra le frange più estremiste del partito di Modi, il Bjp.

Le politiche che fanno leva sull’effetto di annuncio rischiano come noto di subire contraccolpi.Le resistenze opposte da una burocrazia arroccata in tutti i gangli del potere sono state maggiori del previsto, le privatizzazioni sono andate avanti con il contagocce, il tentativo di scuotere il sistema con mosse di grande impatto come la demonetizzazione e l’introduzione dell’Iva ha creato scompiglio. Quanto alla corruzione, se Modi è a parere di tutti integro, la pratica è continuata altrove più o meno come prima. La distanza crescente fra aspettative e risultati ha ridato fiato alle opposizioni e sono apparse le prime crepe in un consenso sin qui largamente maggioritario.

Mentre si avvicina la data delle elezioni politiche della primavera del 2019, una vittoria che appariva certa rimane probabile ma non scontata, soprattutto nella misura. L’apporto della borghesia emergente e dei delusi dal Congresso potrebbe non ripetersi nella stessa misura e per Modi diventa cruciale rinserrare le fila con lo zoccolo duro estremista dei suoi sostenitori, che era riuscito a tenere a freno giocando tatticamente sull’ambiguità fra posizioni di governo e dichiarazioni di singoli esponenti politici. Poco importa se egli sia davvero un induista intollerante, come molti temono, o no; gli sarà molto difficile sottrarsi del tutto alle rivendicazioni oltranziste e xenofobe di quanti si attendevano molto dal suo governo e sono pronti a presentargli il conto. Per rafforzare la sua presa nei loro confronti il tema dei marò può tornare strumentalmente assai utile, dando alla sua destra estrema un megafono nazionalista importante e consentendogli, dall’altro, di utilizzare la connotazione «italiana» della vicenda per attaccare gli avversari del Congresso, sempre in difficoltà dinanzi ad accuse di più o meno immaginaria connivenza con interessi del Paese della «straniera» Sonia.

Per l’Italia l’India rappresenta un mercato fondamentale, nel quale dobbiamo recuperare posizioni che si sono appannate per varie ragioni. Risolte con fatica alcune questioni di tangenti, rese più ingarbugliate dalle implicazioni italo-italiane, il precedente governo Gentiloni si era mosso per cercare di ripristinare una situazione di normalità, colmando un vuoto di contatti politici che durava da più di dieci anni. Il sistema delle imprese ha cominciato a vedere come sulla via della Cina si incontri un altro gigante, dove i giochi sono ancora aperti e abbiamo buone carte. Le premesse per un rilancio ci sono quindi tutte, ma rimangono i marò.

Sarebbe importante per la Corte poter prendere il tempo necessario per decidere senza strumentalizzazioni e senza la pressione di avvenimenti esterni, ma non è detto che vada così: potremmo trovarci di fronte a una drammatizzazione elettorale della vicenda arbitrale dannosa soprattutto per l’Italia. L’India guarda alle relazioni internazionali in termini di rapporti di forza e la percezione della nostra forza è debole: dovremmo non perdere tempo nel tessere una rete di relazioni politiche ed economiche a largo spettro, capace di innalzare il «costo» di una eventuale nuova crisi nei nostri confronti. Senza dimenticare che, elezioni o non elezioni indiane, la decisione sui marò prima o poi arriverà e servirà una strategia per gestirne le ricadute interne.

Fonte: https://www.corriere.it/opinioni/18_settembre_09/ombra-maro-sull-intesa-italia-india-fbf197c4-b390-11e8-98e5-ba3a2d9c12e4.shtml?refresh_ce-cp

giovedì 6 settembre 2018

Caso Enrica Lexie, la cronistoria.
Di Raffaella Bonadies.


L'8 luglio scorso, dopo oltre sette anni dai fatti che hanno indotto l'Italia a rivogersi al Tribunale del Diritto del Mare di Amburgo, si è aperto il dibattimento ad esito del quale la Corte, senza entrare nel merito del caso, dovrà decidere sull'attribuzione della giurisdizione a decidere dei fatti che hanno coinvolto la petroliera italiana Enrica Lexie ed i Fuciliari di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone,  alla cognizione dell'autorità giudiziaria italiana o indiana.

L'avvicendarsi di vari Governi fra il 15 febbraio 2012 ad oggi ed i lunghi tempi del procedimento arbitrale (cui ha dato impulso il Governo Italiano nella persona dell'allora Primo Ministro Matteo Renzi il 26 giugno 2015) hanno inevitabilmente diluito il ricordo dei fatti.

Mi permetto pertanto di riportare alcune date rilevanti, premettendo comunque che MAI nessuna accusa formale è stata avanzata nei confronti dei due militari italiani.

Il 15 febbraio 2012 la petroliera italiana Enrica Lexie, che viaggiava a oltre 20 miglia dalla costa indiana dello Stato del Kerala, veniva avvicinata da una imbarcazione con modalità giudicate "aggressive".

A bordo della petroliera si trovavano 6 Fucilieri di Marina (il capo di 1ª classe Massimiliano Latorre, il secondo capo Salvatore Girone, il sergente Renato Voglino, il sottocapo di 1ª classe Massimo Andronico e i sottocapi di 3ª classe Antonio Fontana e Alessandro Conte) del 2° Reggimento San Marco della Marina Militare in missione di protezione della nave mercantile in acque a rischio di pirateria.

Interveniva il personale militare che,  sparando alcuni colpi in acqua (a 500 metri, 300 e 100 metri), dissuadeva le persone a bordo della piccola imbarcazione a proseguire l'avvicinamento.

L'imbarcazione si allontanava, e dalle testimonianze dei militari, che descrivevano il natante come di colore blu e lungo circa 12 metri, nessuno era stato colpito.

Nello stesso giorno il peschereccio indiano St.Antony (imbarcazione di colore bianco) riporta alla guardia costiera del distretto di Kollam di essere stato fatto oggetto di colpi di arma da fuoco da parte di una nave mercantile; colpi che hanno ucciso due membri dell'equipaggio: Ajeesh Pink (o Ajesh Binki), di 20 anni, e Valentine Jelastine (o Gelastine), di 44 anni. La guardia costiera indiana contatta via radio la Enrica Lexie chiedendo se sia stata coinvolta in un attacco pirata e, dopo aver ricevuto conferma dalla petroliera italiana, richiede alla stessa di attraccare al porto di Kochi. Dopo un contatto con la società armatrice, il comandante dell'Enrica Lexie, Umberto Vitelli, asseconda le richieste della guardia costiera indiana e attracca nel porto indiano.

Il 19 febbraio 2012 due dei Fuciilieri di marina presenti a bordo della Enrica Lexie, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone vengono fatti scendere dalla nave e fermati.

Ne segue una lunga diatriba sulla giurisdizione senza che mai si arrivi ad una accusa formale.

Il 20 dicembre 2012, in attesa del verdetto della Corte Suprema sulla giurisdizione, viene concessa una licenza di due settimane per Natale al termine della quale i due militari fanno ritorno in India.

Il 18 gennaio 2013 la Corte Suprema stabilisce che il Kerala non ha giurisdizione e il caso viene trasferito a New Delhi.

Il 22 febbraio 2013 ai due militari viene concesso un nuovo permesso in Italia per quattro settimane per poter votare.
L'11 marzo 2013 l'Italia  annuncia che Massimiliano Latorre e Salvatore Girone non rientreranno in India il 22 marzo perchè New Delhi ha violato il diritto internazionale.

A seguito delle minacce di “seri provvedimenti" da parte delle autorità indiane, che limitano anche la libertà di movimento dell'Ambasciatore Mancini cui viene imposto di non lasciare il paese in violazione di ogni norma internazionale, il 22 marzo 2013 i due militari vengono “costretti” a ripartire per l'India.

Il 26 marzo 2013, a seguito della decisione di rientro in India, il ministro degli Esteri Giulio Terzi si dimette.

La diatriba presso la Corte Suprema Indiana sulla giurisdizione continua fra continui ed estenuanti rinvii.

Il 31 agosto 2014 Massimiliano Latorre ha un grave malore a seguito del quale viene concesso il rientro in Italia (inizialmente per un periodo di quattro mesi poi prolungato)

Il 26 giugno 2015, l'Italia ha attivato la procedura di arbitrato internazionale sul caso dei marò nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, rivolgendosi, quindi, al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS) di Amburgo.

Il 24 agosto 2015 l'ITLOS, con 15 voti favorevoli e 6 contrari, stabilisce che, in attesa delle decisioni del tribunale arbitrale, "Italia e India devono entrambe sospendere ogni procedimento giudiziario e astenersi dall'iniziarne di nuovi che potrebbero aggravare o estendere la disputa sottomessa al tribunale arbitrale di cui all'allegato VII o compromettere o pregiudicare l'esecuzione di qualsiasi decisione che il tribunale arbitrale potrebbe adottare".

Il 6 novembre 2015 nell'ambito della procedura arbitrale avviata dall'Italia il 26 giugno 2015, a l'Aia viene costituito il tribunale arbitrale presso la Corte Permanente di Arbitrato (CPA). Il tribunale è composto da: Francesco Francioni, scelto dall'Italia; Patibandla Chandrasekhara Rao, scelto dall'India; Jin-Hyun Paik (sud-coreano) e Patrick Robinson (giamaicano), scelti da Vladimir Golicyn (russo), presidente dello stesso tribunale arbitrale, in qualità di presidente dell'ITLOS.

Il 19 gennaio 2016 il tribunale arbitrale stabilisce per il 30 e il 31 marzo 2016 l'udienza per decidere sulla richiesta italiana di consentire il rientro in Italia di Salvatore Girone e fissa il calendario per la procedura arbitrale che avrebbe dovuto concludersi entro il 2018, salve proroghe.

A seguito dell'udienza tenutasi nei giorni 30 e 31 marzo 2016 (in relazione alle misure provvisorie richieste dall'Italia) la Corte Arbitrale ha deliberato che
l'Italia e l'India dovranno cooperare, anche nei procedimenti in corso dinanzi alla corte suprema dell'India, al fine di assicurare, per ragioni umanitarie, una mitigazione delle misure cautelari imposte al sergente Girone, in modo che, pur rimanendo sotto l'autorità della corte suprema dell'India, possa far ritorno in Italia durante l'arbitrato.
l'Italia è comunque soggetta all'obbligo di restituire Girone all'India nel caso in cui il tribunale arbitrale decida che l'India ha giurisdizione su di esso nel caso in questione.

Il 26 maggio 2016 La Corte Suprema indiana ha accettato di rendere immediatamente esecutivo l'ordine del Tribunale arbitrale internazionale dell'Aia di far rientrare in Italia il fuciliere di Marina Salvatore Girone per tutta la durata del procedimento arbitrale a condizione che lo stesso assicuri tramite dichiarazione giurata di accettare e riconoscere di continuare a essere sotto l'autorità della corte suprema; che il suo passaporto sia ritirato dalle autorità italiane e che non gli sia concesso di lasciare l'Italia senza il permesso della corte suprema indiana; che gli sia imposto l'obbligo di firma presso un commissariato di polizia italiano ogni primo mercoledì del mese e che non abbia contatti, diretti o indiretti, con altre persone coinvolte nell'incidente dell'Enrica Lexie. Inoltre, l'ambasciata italiana a Nuova Delhi dovrà informare la Corte ogni tre mesi, tramite nota verbale al ministero degli esteri indiano, sulla situazione di Girone; e l'ambasciatore italiano in India assicurare, tramite dichiarazione giurata, che Girone farà ritorno in India entro un mese nel caso in cui il tribunale arbitrale o la corte suprema dovessero decidere in tal senso.

Il 28 maggio 2016, Salvatore Girone fa ritorno in Italia e il 28 settembre 2016 la corte suprema indiana  permette a Massimiliano Latorre di restare in Italia fino alla fine dell'arbitrato, sostanzialmente alle stesse condizioni imposte a Salvatore Girone.

Questo lo stato dei procedimenti.
Nessuna documento depositato da Italia o India presso la Corte Arbitrale a supporto delle proprie ragioni è stato ad oggi reso pubblico.

Tuttavia in sede di avvio del procedimento presso il Tribunale di Ambuego, l'India ha depositato una serie di documenti (da tempo richiesti dalle autorità italiane e mai consegnati) relativi agli avvenimenti (quali l'autopsia, la perizia balistica e le testimonianze) che l'ing. Luigi Di Stefano (che già si era occupato quale perito di parte nell'inchiesta sulla Strage di Ustica) ha tradotto e analizzato.
Già da quanto in precedenza noto (testimonianze contraddittorie emerse e dichiarazioni non concordanti) emergevano seri dubbi sul coinvolgimento dei militari italiani nella vicenda del peschereccio indiano ma ancor più da tali documenti emergono elementi tali da fare escludere il coinvolgimento della Enrica Lexie e quindi dei militari italiani in detta vicenda e pertanto nella morte dei poveri pescatori.
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone emergono come totalmente estranei a quei fatti e completamente innocenti.

Per l'analisi dei fatti rinvio a quanto pubblicato dall'Ing.Di Stefano e, ritengo, fornito alla difesa italiana: http://www.seeninside.net/piracy/it-inch.htm

Questo lo stato dei fatti.
Ad esito del dibattimento iniziato il 7 luglio 2019, se la giurisdizione non dovesse essere riconosciuta all'Italia, Latorre e Girone rischiano seriamente di essere “rispediti” in India per essere giudicati da una autorità giudiziaria che già prima dell'inizio dell'arbitrato non è stata in grado di formulare alcuna accusa formale (probabilmente per la inconsistenza delle “prove” su cui l'accusa dovrebbe poggiare e l'assoluta incongruenza tra documenti, fatti e testimonianze).

Pertanto come Italiano, unitamente agli Italiani che non hanno dimenticato in questi lunghi anni ciò che è accaduto, nella imminenza di un così importante appuntamento chiedo che il Governo Italiano (che ha dato impulso al procedimento) venga sollecitato a non presentarsi impreparato rischiando di subire l'azione del Governo Indiano che, fino ad oggi, si è sempre dimostrato particolarmente agguerrito.


venerdì 15 gennaio 2016

Marò e il castello di carte indiano. ANNEX 3 - SUA Act



ANNEX 3: Applicabilita' della "SUA Act"

In questo documento verrà fatta l'analisi di ANNEX 3 per la parte relativa alla applicazione al caso della legge indiana SUA Act del 2002
Kerala police charge sheet, 15 February 2012http://www.seeninside.net/piracy/itlos-annex-03.pdf
Il SUA Act

THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST SAFETY OF MARITIME NAVIGATION AND FIXED PLATFORMS ON CONTINENTAL SHELF ACT, 2002 - ACT NO. 69 OF 2002
(Legge sulla repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e piattaforme fisse sulla piattaforma continentale, 2002 - Legge 69/2002)
In sostanza il SUA Act è una legge per reprimere pirateria, terrorismo e ogni altro crimine commesso in mare, su naviglio o piattaforme fisse, che si trovino genericamente sulla piattaforma continentale indiana.
NOTA: La piattaforma continentale è un luogo geografico, non un luogo giuridico. Solo in questo modo la sovranità giudiziaria indiana può giungere fuori dalle acque territoriali e comunque ben oltre i limiti consentiti dai trattati internazionali.
In questa trattazione ci interessa indicare che la SUA Act è di principio contraria al Diritto giuridico europeo per una diversa interpretazione dei diritti della difesa e dei doveri dell'accusa, rovesciando di fatto l'onere della prova di innocenza a carico dell'accusato, il contrario di quanto prevede il Diritto europeo e italiano che mette invece l'onere della prova a carico della pubblica accusa.
Le autorità indiane hanno dichiarato l'applicabilità della SUA Act al caso Enrica Lexie fin dal 12 maggio 2012, come risulta dallo Chargesheet (Rapporto finale alla magistratura).

SUA-in-Chargesheet1
ANNEX 3 - Chargesheet: Le ipotesi di reato sottoposte dalla polizia ai magistrati del Kerala

A questo l'Italia ha elevato formale opposizione alla Corte Suprema indiana contestando l'applicabilità del SUA Act al caso Enrica Lexie, ma prima di una sentenza della Corte Suprema è intervenuta la sentenza dello ITLOS che ha obbligato le due parti (India e Italia) a sospendere ogni attività giudiziaria sul caso Enrica Lexie fino alla sentenza definitiva sulla giurisdizione (India o Italia) che si otterrà al Tribunale dell'Aia.
Quindi nulla impedisce nel caso la giurisdizione venga riconosciuta all'India che questa possa poi celebrare il processo applicando la SUA Act.

Sezioni e principi del SUA Act contrari al Diritto internazionale, europeo e italiano

SEZIONE 3 del SUA Act (Reati)

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italia
3. Offences against ship, fixed platform, cargo of a ship, maritime navigational facilities, etc.
(1) Whoever unlawfully and intentionally
- (a) commits an act of violence against a person on board a fixed platform or a ship which is likely to endanger the safety of the fixed platform or, as the case may be, safe navigation of the ship shall be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years.
3. Reati contro navi, piattaforme fissa, carico di una nave, strutture di navigazione, ecc .
(1) Chiunque illegittimamente e intenzionalmente
- (a) commette un atto di violenza contro una persona a bordo di una piattaforma fissa o una nave che rischia di mettere in pericolo la sicurezza del piattaforma fissa o, a seconda dei casi, la navigazione sicura della nave deve essere punito con la reclusione per un periodo che può estendersi a dieci anni.
omissis...
- (i) causes death to any person shall be punished with death;- (i) provoca la morte di qualunque persona è punito con la morte;
Il punto (i) è contrario al principio della gradualità della pena. La morte si può causare per semplice colpa, preterintenzionalità, eccesso colposo, etc. ma anche in caso di colpevolezza accertata la pena deve essere commisurata alla gravità del reato commesso.
Nel SUA Act questo principio manca e si dichiara perentoriamente che "la morte" va punita con "la morte".
Siamo quindi in presenza della ben nota "Legge del Taglione" uscita dall'ordinamento giuridico europeo già secoli fa, e non si può consentirne l'applicabilità in tempi moderni, tanto più in un caso in cui i due accusati si dichiarano innocenti.
PENA DI MORTE (PROMEMORIA)

21 marzo 2013
La Presidenza del Consiglio dei Ministri annuncia che l'Italia ha avuto garanzie circa la non applicabilità della pena di morte agli imputati senza le quali non avrebbe permesso il loro rientro in India al termine della licenza elettorale.
DeMisturaWarranty
Nota dell'Ambasciata dell'India in Italia inviata al nostro Min. Affari Esteri il 21 marzo 2013

In realtà la nota che il sottosegretario Staffan de Mistura sventola in udienza parlamentare asserendo che il governo indiano ha fornito all’Italia una "assicurazione scritta ufficiale" sulla non applicabilità della pena di morte nei confronti dei due fucilieri si limita ad una sola frase, diplomaticamente ambigua che non garantisce ne esclude nulla:

"Per la consolidata giurisprudenza indiana, questo caso non ricade tra quelli che attirano la pena di morte, che è come dicono il più raro dei rari casi. Pertanto, non è necessario essere in apprensione al riguardo" 

22 marzo 2013
I due militari rientrano a Delhi.
23 marzo 2013
Il ministro degli Esteri indiano, Salman Khurshid, dichiara in parlamento: "Che il loro processo in India non rientra nei casi in cui è prevista l’applicazione della pena di morte" ma anche che "non c'è stato nessun accordo, né ci sono state garanzie" nei colloqui fra i due governi volti a permettere il ritorno dei marò in India.

Il ministro della Giustizia indiano, Ashwani Kumar, in un’intervista afferma che non è stata data alcuna garanzia sulla non applicazione della pena di morte al governo italiano.

28 marzo 2014
Viene ammesso un ricorso italiano in merito all'esclusione della SUA Act dal caso, ma ad oggi in merito nessun pronunciamento definitivo è stata emesso dalle Corti indiane.

L'arbitrato internazionale ITLOS ha ora congelato ogni decisione e procedimento giudiziario.


La violazione del SUA Act resta tra le ipotesi di reato.
La pena di morte non è esclusa ... ma è rara.
"Pertanto, non è necessario essere in apprensione al riguardo ..."
NIA-SUAAct
La violazione della sez.3 del SUA Act resta tra le ipotesi di reato (fonte: sito NIA - 10 gennaio 2016)

SEZIONE 13 del SUA Act (Presunzione di Reato)

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italia
13. Presumptions as to offences under section 3.

- In a prosecution for an offence under sub-section (1) of section 3, if it is proved:
(a) that the arms, ammunition or explosives were recovered from the possession of the accused and there is reason to believe that such arms, ammunition or explosives of similar nature were used in the commission of such offence;
(b) that there is evidence of use of force, threat of force or any other form of intimidation caused to the crew or passengers in connection with the commission of such offence; or

(c) that there is evidence of an intended threat of using bomb, fire, arms, ammunition, or explosives or committing any form of violence against the crew, passengers or cargo of a ship or fixed platform located on the Continental Shelf of India,

the Designated Court shall presume, unless the contrary is proved, that the accused had committed such offence.
13. La presunzione come reati di cui alla sezione 3.
- In un procedimento penale per un reato ai sensi comma (1) della sezione 3, se è provato:
(a) che le armi, munizioni o esplosivi sono stati recuperati dal possesso degli accusati e vi è ragione di credere che tali armi, munizioni o esplosivi di natura analoga sono stati utilizzati nel commissione di tale reato;
(b) che vi sono prove di uso della forza, la minaccia della forza o qualsiasi altre forme di intimidazione ha causato per l'equipaggio o passeggeri in collegamento con la commissione di tale reato; o
(c) che ci sono prove di una intenzionale minaccia di utilizzare bomba, fuoco, armi, munizioni o esplosivi o di commettere qualsiasi forma di violenza contro l'equipaggio, passeggeri o carico di una nave o di piattaforma fissa situati sulla piattaforma continentale di India,
il Giudice Designato deve presumere, salvo prova contraria, che gli imputati hanno commesso tale reato.
Dall'analisi della norma emerge come il combinato disposto delle Sez. 3 e 13 del SUA Act determina una sorta di "automatismo giudiziario" che priva il Giudice di sentenziare in base al proprio motivato convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.
Qualora ricorrano le condizioni viste in precedenza
il Giudice Designato deve presumere, salvo prova contraria, che gli imputati hanno commesso tale reato.
In questo modo si rovesciano le basi del Diritto dove spetta all'accusa "dimostrare la colpevolezza", e certo non all'accusato di "provare la propria innocenza".
Difatti, la presunzione di innocenza, e in generale il diritto al giusto processo, è ormai indiscutibilmente parte dei c.d. "principi generali riconosciuti dalle Nazioni civili" (come da art. 38 co. 1 lett. c. dello Statuto della Corte internazionale di giustizia) e quindi costituisce fonte di diritto internazionale, cui tutti gli Stati si devono conformare. India inclusa.
Imponendo una normativa come il SUA Act a cittadini di altri Stati, ambito in cui invece le relazioni sono governate dal diritto internazionale, l’India palesemente viola un principio di diritto internazionale, per la cui violazione l’Italia avrebbe titolo di rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia poco fa citata.
La cosa fa ancor di più riflettere e fa scalpore se si pensa che l’ordinamento italiano, e quello europeo – continentale (c.d. civil law), hanno mutuato il diritto al giusto processo proprio dal diritto anglosassone. Infatti, solo negli ultimi decenni molti codici europei si sono “adeguati” al sistema del contraddittorio, al principio della parità tra accusa e difesa, e via dicendo. Prima solo i Paesi anglosassoni e la loro tradizione giuridica secolare parlavano di e applicavano il giusto processo.
L’India, in quanto ex colonia britannica, negli ultimi due secoli ha fatto suo il diritto anglosassone e lo sta applicando, quando gli conviene, nei confronti dei due fucilieri italiani. Difatti, l’India sa benissimo che averli arrestati contrasta con il diritto internazionale ma, a sua discolpa, si è appellata a un principio puramente anglosassone: male captus, bene detentus. Cioè, anche se ti ho catturato illegalmente (male captus), ti processo “giustamente” (bene detentus).
Invece, sul giusto processo nei confronti di cittadini, perlopiù stranieri, deroga alla propria tradizione e ai principi cui si conforma il suo ordinamento. Pur di giustificare e affermare la propria giurisdizione penale su acque non territoriali, l’India tradisce se stessa.
D’altronde il SUA Act in sé è molto contestato, dal momento che l’IMO (International Maritime Organisation) che in prima linea si occupa della normativa internazionale antipirateria ha presentato delle rimostranze circa la normativa indiana. Infatti, il SUA Act indiano non è altro che l’attuazione a livello nazionale della più ampia SUA Convention adottata dall’IMO nel 1988, con relativi protocolli, ed entrata in vigore nel 2010. In questa Convenzione l’uccisione di una persona è considerata punibile (art.3 para.1 lettera g) solo se commessa in connessione con i reati elencati in precedenza (art. 3 para. 1 lettere da a) a f), quindi con reati che implichino condizioni aggiuntive rispetto al “semplice” causare la morte come richiesto dall’art.3 lettera (i) del SUA Act indiano che abbiamo visto sopra.
Ma a quanto pare l’applicazione è fatta a convenienza. Quella della SUA Convention è un’applicazione distorta, quella della Convenzione del mare è un’applicazione invece a corrente alternata: sulla giurisdizione la violano, ma per stabilire la nazionalità del peschereccio la usano come ultima risorsa.
Infatti, secondo la normativa indiana un vascello per considerarsi di nazionalità indiana (e quindi poter applicare la normativa indiana ai fatti avvenuti a bordo) deve essere registrato. Secondo la normativa internazionale, invece, è sufficiente che vi sia un collegamento tra lo Stato e il vascello: questo collegamento può essere ad esempio la nazionalità del capitano o la nazionalità della maggior parte dei componenti dell’equipaggio. Ed è sulla base di questa norma internazionale che l’India vanta la sua giurisdizione, altrimenti non avrebbe nemmeno potuto affermare che il peschereccio St.Antony fosse sotto la sua giurisdizione dal momento che esso non era registrato ma aveva una mera licenza di pesca (per l’India la licenza non rende infatti quel peschereccio un vascello battente bandiera indiana).
Non possiamo dunque "pretendere" che l'India rispetti i principi del diritto italiano o di quello europeo, ma possiamo legittimamente aspettarci che essa si conformi al diritto internazionale sempre, non solo a sua convenienza, e alla sua stessa tradizione giuridica, anziché tradirla per una mera dimostrazione di forza; se si pensa che la Costituzione indiana dichiara il diritto internazionale come “Law of the Land” quindi diritto che ha per l’India lo stesso valore della loro Costituzione.

SEZIONE 14 del SUA Act (Azioni in Buona Fede)

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14. Protection of action taken in good faith.

- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act.


- (2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government for any damage caused or likely to be caused for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act.
14. Protezione delle azioni intraprese in buona fede .
- (1) No causa, azione penale o altro procedimento legale si instaurano nei confronti di qualsiasi persona per tutto ciò che in buona fede è fatto o destinato ad essere fatto in applicazione delle disposizioni della presente legge.
- (2) Nessuna causa o altro procedimento legale si instaurano contro il Governo Centrale per eventuali danni causati o che possono essere causati per qualsiasi cosa che in buona fede è fatta o destinata ad essere fatta in virtù del disposizioni della presente legge.
NOTA: Su alcuni media italiani si è esaltato questo articolo sulla "buona fede" sostenendo che avrebbe potuto essere applicato nei confronti dei due accusati che avrebbero "sparato in buona fede" convinti che la nave stava subendo un attacco pirata.

E' invece evidente dalla lettura della Sez. 14 del SUA Act che si tratta di ben altro: protegge chiunque, persona fisica o istituzioni da eventuali rivalse legali di chi fosse vittima di errori o eccessi o abusi nell'applicazione del SUA Act.

E' altresì evidente che questo "scudo legale" è stato ritenuto necessario proprio per la consapevolezza che quanto disposto negli art. 3 e 13 si presta ad errori, eccessi o abusi nell'applicazione del SUA Act, per cui se questi vengono commessi in "buona fede" l'autore non è processabile.

In sostanza il SUA Act ritorna alla Legge del Taglione, ma chiarisce che se dovessero emergere errori e abusi nell'applicarla chi li commette "in buona fede" non è processabile (nemmeno per colpa!) Nemmeno di fronte a una eventuale sentenza capitale contro un innocente, emessa di rito "In nome del popolo..." il Governo Centrale ne deve rispondere.


La prova del Contrario

Tornando nel merito delle contestate presunte violazioni del SUA Act, in esso sono elencate le condizioni per cui l'accusato è "dichiarato colpevole":
(a) che le armi, munizioni o esplosivi sono stati recuperati dal possesso degli accusati e vi è ragione di credere che tali armi, munizioni o esplosivi di natura analoga sono stati utilizzati nella commissione di tale reato.
E' ovvio che il possesso di un'arma non comporta la colpa, come pure la "ragione di credere" è una semplice congettura soggettiva senza valore probatorio.
In questo caso le testimonianze italiane dei due accusati e del secondo in comando Cap. Noviello (presente ai fatti e testimone oculare) sono concordi nell'affermare che:
  1. - si è sparato in acqua a scopo dissuasivo e senza colpire nessuno;
  2. - l'imbarcazione avvistata era diversa da quella poi mostrata dalle autorità indiane.
Di queste dichiarazioni, che per giungere a una sentenza di colpevolezza andrebbero smentite con prova verificabile, non c'è traccia nello Chargesheet.
Secondo il SUA Act basta il possesso delle armi e la "ragione di credere" che tali armi sono state utilizzate nella commissione del reato. E questo è sufficiente ad obbligare il Giudice ad emettere una sentenza di colpevolezza.
A meno che gli accusati non portino "la prova contraria". E come fanno?
Per loro la "prova contraria" sarebbe dimostrare che le pallottole repertate in autopsia non sono compatibili con quelle utilizzabili dalle armi in dotazione (e questo già risulta dalle misure dei proiettili indicate nell'autopsia)
Ma esistono altri documenti prodotti dagli inquirenti indiani a cui si vuole dare l'aura della "scientificità" che concludono il contrario.

La Scientificita' delle Prove

Mi limito ad evidenziare ora un solo elemento per ogni allegato, per un esame completo potete consultare l'intera analisi degli allegati indiani all'ITLOS che trovate al link:

http://www.seeninside.net/piracy/it-alle1.htm (Parte I)
http://www.seeninside.net/piracy/it-alle2.htm (Parte II)

Il sopralluogo sul peschereccio St.Antony, (Annex8)

durante il quale, esaminando i fori sul legno esposto agli agenti atmosferici del peschereccio non sappiamo bene avvalendosi di quale metodologia e quale strumentazione (ma evidentemente in grado di apprezzare il decimo di millimetrosi conclude essere certamente e senza ombra di dubbio provocati da proiettili cal. 5.56mm escludendo così ogni tipo di proiettile sparato da altre armi potenzialmente implicate nel caso (es. il proiettile cal. 5.45mm dello AK 74, le cui dimensioni variano di soli 11 centesimi di millimetro - 0.004 inch).
Sopralluogo-StAntony
Sopralluogo a bordo del St.Antony - Si esaminano i fori dei proiettili sul tettuccio posteriore

Il Rapporto Balistico, (Annex7)

dove si conclude che i due proiettili repertati nelle autopsie sono stati sparati da due dei fucili sequestrati sulla Enrica Lexie in base a una "approssimativa similitudine" fra quelli repertati intracorpore e quelli sequestrati sulla nave italiana.
Risultati-Balistica
Due proiettili di munizioni ordinarie e traccianti, contenuti alle voci 22.1 e 22.2 (ndr: cartucce calibro 5.56x45) furono disfigurate in laboratorio. I parametri fisici (ndr: le misure) del proiettile della munizione ordinaria contenuta alla voce n. 22.1 e della munizione tracciante contenuta alla voce 22.2 furono trovati approssimativamente simili ai proiettili contenuti rispettivamente alla voce 1.4 (ndr: Pinku) e 2.3 (ndr: Jalestine).
Non c'è nemmeno la traccia di prove scientifiche.
Due proiettili furono "disfigurati" in laboratorio e risultarono "approssimativamente simili" a quelli repertati nelle salme. Questo basta per poi concludere nel Ballistic Report che i proiettili nelle salme sono quelli sparati da due dei fucili sequestrati.
Contestabile e insignificante in qualsiasi Tribunale del mondo, ma poi ci pensa il SUA Act a inchiodare i due accusati imponendo a loro la "prova dell'innocenza".

La "Scena del Crimine", (Annex48)

dove si riportano le posizioni reciproche fra Enrica Lexie e St.Antony al momento degli spari con posizioni palesemente sbagliate, rappresentando la direzione della nave italiana con una differenza di 20° rispetto a quella che risulta da tutti i dati a disposizione (compresi quelli indiani).
Scena-del-Crimine
Nella ricostruzione indiana della "scena del crimine" la direzione della Enrica Lexie (sagoma bianca) è rappresentata errata di 20°. In questo modo i colpi possono colpire il lato destro del St.Antony, dove in effetti stanno.
Mettendo la Enrica Lexie nella giusta direzione (sagoma gialla) ovvero su rotta 330°N e mantenendo inalterati tutti gli altri dati forniti dalle autorità indiane si evidenza come i colpi possono solo colpire il lato opposto, il sinistro.
Se poi affrontiamo i capitoli "Eventi" (ANNEX 1) la deposizione contenuta nel "FIR" (ANNEX 2) e le "Testimonianze" (ANNEX 46) possiamo rilevare una serie macroscopica di elementi di contraddizione, imprecisione e quant'altro:
- La pretesa mancata ricezione dello SSAS Alert da parte della Guardia Costiera
- Le contraddizioni sull'orario e sulla posizione dichiarate fina dalla sera dei fatti dal testimone principale Freddy Bosco.
- La catena dell'informazione sull'incidente che risulta gestita da tre persone apparentemente estranee ai fatti per cui in sostanza non sappiamo a che ora si è sparato contro il St.Antony.
- Le testimonianze pubbliche dei pescatori facenti parte dell'equipaggio che dichiarano due giorni dopo i fatti (compreso Freddy Bosco) essere avvenuto l'incidente da tutt'altra parte (in acque territoriali!) rispetto alla posizione della Enrica Lexie.
Se poi affrontiamo lo Charghesheet (ANNEX 3) dobbiamo rilevare macroscopiche omissioni dell'indagine verso altri potenziali colpevoli, e rapportando lo Chargesheet con il Libro di Bordo depositato a Amburgo dall'Italia (da considerare giuridicamente "atto vero fino a prova contraria") addirittura l'evidenza che la Guardia Costiera si riferisce esplicitamente a un altro attacco pirata avvenuto ore prima rispetto all'incidente della Lexie. E altri elementi indicati nei rispettivi documenti specifici.
Ma tutto questo, che in dibattimento processuale fra accusa e difesa certificherebbe l'inconsistenza dell'impianto accusatorio determinandone il rigetto o l'archiviazione per manifesta infondatezza, può essere vanificato dall'applicazione del SUA Act che ridurrebbe il dibattimento a una sola domanda verso i due accusati:
Esibite la prova che siete innocenti. Altrimenti siete colpevoli.
E oltretutto per inquirenti e giudici con il paravento della Sez. 14: ove successivamente risultasse un clamoroso errore giudiziario nessuno di quelli che hanno concorso a commetterlo sarebbe imputabile, nemmeno per un blandissimo "negligenza e imperizia" vista la loro ovvia e scontata "buona fede". Che invece non è prevista per gli accusati, nemmeno come semplice "attenuante generica".
E' impossibile fornire la prova di essere innocenti a fronte di una "ragione di credere" formata su prove scientifiche raffazzonate, errate e contraddittorie come quelle citate. E' impossibile come era impossibile per la Strega provare all'Inquisitore di non essere andata al Sabba infernale volando su una scopa e di non essersi accoppiata sette volte col Diavolo.
La difesa è possibile (ed è un "diritto" sancito da tutte le Costituzioni) seguendo scrupolosamente la moderna procedura penale e le basi costituzionali del Diritto così come viene applicato in Italia, nell'Unione Europea, e in tanti altri Stati nel mondo, e affermato dal diritto internazionale.
Altrimenti non esiste il "giusto processo" Esiste quindi una ragione in più, oltre che l'interpretazione dei trattati internazionali, per non assegnare all'India la giurisdizione sul caso, ragione che supera questi trattati e investe la sfera giuridica e quindi quella dei Diritti Umani.
Le Osservazioni scritte della Repubblica dell'India
WRITTEN OBSERVATIONS OF THE REPUBLIC OF INDIA
A riprova di quanto fin qui sostenuto possiamo citare il documento depositato dall'India il 6 Agosto 2015 al Tribunale di Amburgo. In questo documento di settanta pagine (e 56 allegatiil rappresentante dell'India Dr. Neerhu Chadha ribadisce perentoriamente la colpevolezza dei due accusati.
La colpevolezza proclamata
da Written observations of the Republic of India, 6 August 2015 - Volume 1
Benché gli si potrebbe obiettare che non è stato fatto un processo e emessa una sentenza, e che a quasi quattro anni dai fatti gli inquirenti indiani ancora nemmeno hanno depositato nei loro tribunali i capi di accusa, ma si deve rilevare che (non per un avvocato, un inquirente, un giornalista, una opinione pubblica ma proprioper la Repubblica dell'India i due sono già considerati e vengono pubblicamente proclamati colpevoli.
E questo evidentemente proprio in considerazione degli "automatismi" previsti dal SUA Act, altrimenti nessuno (nemmeno uno Stato) potrebbe dichiarare colpevole un individuo prima ancora che vengano depositati in Tribunale i capi di accusa.
Le dichiarazioni dell'India a riguardo sono perentorie e inappellabili, non c'è spazio al minimo dubbio. E fra i 56 allegati a supporto ci sono anche quelli tecnici che dovrebbero dare la "prova scientifica" della colpevolezza degli accusati, e di cui si è dato qualche stralcio nelle pagine precedenti.

ANNEX 3 (SUA): Conclusioni

A parere del sottoscritto:
- a meno che di ipotizzare che il rappresentante dell'India non sapesse definire la reale valenza giuridica e scientifica degli allegati che portava a supporto delle sue affermazioni di colpevolezza;
- oppure che non avesse esaminato a dovere i documenti che andava presentando;
- e considerando che in assenza di una sentenza emessa e motivata non ci si lascia andare a proclami di colpevolezza mentre in una sede istituzionale internazionale si sta rappresentando uno "Stato sovrano" (e questo lo sanno tutti), il deposito delle "osservazioni scritte" è stato finalizzato ad avere un vantaggio nella sentenza.
Presentando la colpevolezza dei due accusati in modo perentorio e supportato da decine di allegati che probabilmente giudici e avvocati non avevano il tempo di verificare a fondo, e in assenza di un documento a difesa da parte italiana che non era nemmeno stato allestito perché l'ITLOS doveva occuparsi solo di giurisdizione, si è voluto condizionare sulla "colpevolezza" il pensiero dei giudici influenzando la decisione finale.
Presentando i due accusati come "oggettivamente colpevoli" essi sono rimasti privi della libertà personale e in "custodia giudiziaria" dell'India.
Quanto sopra descritto dimostra che la Repubblica dell'India in questa vicenda non sta cercando la "Giustizia" ma solo la "Vittoria".
   
Luigi Di Stefano 
Fonte:  Seeninside
           http://tentor-maurizio.blogspot.it/

martedì 12 gennaio 2016

#Marò in India: pena di morte, nessuno finga di non sapere.

Fra pochissimi giorni avremo due appuntamenti importanti sulla vicenda dei due Marò che tuttora, senza nemmeno il deposito dei capi di accusa, dopo quattro anni sono ancora sotto la giurisdizione indiana:
Sabato 16 gennaio Massimiliano Latorre, da circa un anno in Italia per curare i postumi di un ictus, dovrebbe tornare in India: gli è scaduto il “permesso”
Lunedi 18 il Tribunale Internazionale dell’Aia dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta italiana di far rientrare dall’India Salvatore Girone. O meglio sottrarre i due dalla “giurisdizione penale indiana” a cui sono ora sottoposti. Questa richiesta italiana era già stata inoltrata al Tribunale del Mare di Amburgo ma non accolta.

India, i maro' escono dal carcere di Trivandrum per incontrare le loro famiglieNel frattempo, da Agosto 2015 a oggi, abbiamo terminato l’analisi tecnico-giudiziaria dei vari Allegati (Annexes) depositati a Amburgo il 6 agosto 2015 dal rappresentante della Republic of India (dico “abbiamo” per ringraziare ancora una volta chi ha collaborato e sta collaborando con me). Allegati che avrebbero dovuto dimostrare la colpevolezza dei due accusati ma che si sono rivelati un clamoroso autogol certificando limiti, omissività e inconsistenze delle accuse. E questo lo sappiamo da mesi dall’analisi dei singoli documenti via via rese pubbliche (e verificabili sui documenti giudiziari indiani finalmente usciti dalla cassaforte). Ma dall’esame degli ultimi Annex analizzati, quelli relativi alle “testimonianze” è emerso che lo sproloquio indiano del 6 Agosto (i Marò sono colpevoli e l’Italia cerca compassione) era funzionale ad andare a processo utilizzando la legge antipirateria SUA Act, per mezzo delle “testimonianze-fotocopia” abborracciate in tutta fretta il 1 agosto 2015 per inserirle come allegato nelle “Osservazioni scritte” del 6 Agosto.

Andare a processo col Sua Act consentirebbe all’accusa di andare a processo senza produrre le prove della colpevolezza (che mancano totalmente) e di rovesciare l’onere della prova sugli accusati. Come ai tempi della caccia alle streghe (trovate tutto nei link). Pochi lo possono capire, solo chi ha maturato una conoscenza approfondita della vicenda. Ma non è la prima volta che le autorità indiane giocano sull’ambiguità abilmente sostenuta dalle autorità italiane per mantenere i due militari con il collo nel capestro (sempre per mantenere aperti i lucrosi maneggi commerciali delle Prime Tessere e gli scambi quattrini-armi). La prima volta è stato quando Latorre e Girone furono rispediti in India a fronte di “rassicurazioni” indiane che non sarebbe stata applicata la pena di morte, con frasi che invece ne ribadiscono l’applicabilità (vedi il documento originale dell’Ambasciata indiana).

Questo il diario dei fatti del 2013
–  21 marzo 2013
La Presidenza del Consiglio dei Ministri annuncia che l’Italia ha avuto garanzie circa la non applicabilità della pena di morte agli imputati senza le quali non avrebbe permesso il loro rientro in India al termine della licenza elettorale. In realtà la nota che il sottosegretario Staffan de Mistura sventola in udienza parlamentare, asserendo che il governo indiano ha fornito all’Italia una “assicurazione scritta ufficiale” sulla non applicabilità della pena di morte nei confronti dei due fucilieri si limita ad una sola frase, diplomaticamente ambigua che non garantisce ne esclude nulla:

 “Per la consolidata giurisprudenza indiana, questo caso non ricade tra quelli che attirano la pena di morte, che è come dicono il più raro dei rari casi. Pertanto, non è necessario essere in apprensione al riguardo“.

–  22 marzo 2013
I due militari rientrano a Delhi.

–  

23 marzo 2013

Il ministro degli Esteri indiano, Salman Khurshid, dichiara in parlamento: “Che il loro processo in India non rientra nei casi in cui è prevista l’applicazione della pena di morte” ma anche che “non c’è stato nessun accordo, né ci sono state garanzie” nei colloqui fra i due governi volti a permettere il ritorno dei marò in India.

 Il ministro della Giustizia indiano, Ashwani Kumar, in un’intervista afferma che non è stata data alcuna garanzia sulla non applicazione della pena di morte al governo italiano.

– 28 marzo 2014

Viene ammesso un ricorso italiano in merito all’esclusione della SUA Act dal caso, ma ad oggi in merito nessun pronunciamento definitivo è stata emesso dalle Corti indiane.

Ora è facilissimo verificare che il 1 Agosto 2015 sono state abborracciate le famose “testimonianze fotocopia” di tre pescatori indiani (Kinserian, Freddy e Adimal) per poterle inserire nello sproloquio del 6 Agosto a Amburgo (le Osservazioni Scritte, quelle della compassione) dove i tre testimoni miracolosamente hanno riconosciuto i volti di Girone e Latorre che sparavano a 300 metri di distanza e dall’ala di plancia di dritta alta 23 metri (un palazzo di sette piani!) Queste testimonianze completano quelle rese a marzo 2013 da tre imbarcati sulla Enrica Lexie (Vitelli, Gupta e Samson) che altrettanto miracolosamente vedono che era un peschereccio, non c’erano persone armate, non c’erano scale e nemmeno ganci da abbordaggio (gli hanno fatto la radiografia). Ma, altrettanto miracolosamente non leggono il nome “St. Antony” lungo due metri e dipinto sulla fiancata. (http://www.seeninside.net/piracy/it-alle2.htm#c1)

Quindi i nostri militari non sono stati protagonisti di un incidente in mare (e quindi in giurisdizione del Tribunale Internazionale) ma sono dei criminali comuni, volgari assassini che senza preavviso (Kinserian, Freddy, Adimal) hanno sparato contro persone disarmate che non costituivano nessuna minaccia (Vitelli, Gupta, Samson). C’è tutto quello che serve per applicare la Sez.3 del SUA Act e andare a processo senza esibire neanche le prove a carico dei due accusati (che non esistono). E la Sez. 3 del Sua Act prevede l’automatica condanna a morte in caso di colpevolezza, potete verificare.

Che facciamo, la seconda del governo Monti? Facciamo tutti finta di niente per non turbare il cash flow dall’India sui conti correnti delle Prime Tessere? Ma poi i 30 Denari li distribuite o rimangono tutti in Svizzera? Io non ci voglio neanche pensare che dopo aver avuto finalmente il coraggio di ricorrere al Tribunale Internazionale, liberandoci dalla ignomignosa condotta cominciata con Monti, ora il governo Renzi faccia altrettanto. Non ci voglio neanche pensare, ma attenti perché non vi facciamo vendere più all’India nemmeno un archibugio d’epoca e quando viene il paperone siderurgico indiano a comprarsi l’Ilva, lo andiamo ad accogliere a mattonate. Nei gruppi Pro-Marò su facebook siamo ormai quasi centomila, qualcuno che mi accompagna lo trovo.

Luigi Di Stefano

Fonte: http://www.ilprimatonazionale.it/
 

sabato 2 gennaio 2016

#Marò in India: hanno la faccia da culo da chiederci di "impegnarci" a rimandare in India due che sappiamo innocenti....

"Infine l'Italia dovrebbe impegnarsi davanti alla Corte suprema a rimandare Latorre e Girone per un processo in India qualora la Cpa si esprimesse a favore di essa sul tema della giurisdizione".

Le uniche prove che abbiamo dimostrano che le autorità indiane hanno portato un falso peschereccio sotto la murata della Lexie per costruire una colpevolezza inesistente, quelle a carico dei due accusati prodotte dagli inquirenti indiani sono una pagliacciata e ognuno ora lo può verificare.


E fra qualche giorno vi dimostro che l'India ha organizzato tutto per celebrare il processo con la Legge SUA Act proprio perchè è consapevole che i due accusati sono innocenti, ricorrendo a "testimonianze" funzionali a questo obiettivo e che smantelleremo come abbiamo smantellato le famose "prove scientifiche".

E la SUA Act è una legge incompatibile con il Diritto italiano, europeo, internazionale e indiano, che rovescia l'onere della prova sull'accusato come nel medioevo, obbliga il giudice a emettere una sentenza di colpevolezza, comporta una automatica condanna a morte, e addirittura nell'art.14 prevede la non punibilità o processabilità per chi, applicando la SUA Act, commetta abusi o errori di qualsiasi tipo.

E hanno la faccia da culo da chiederci di "impegnarci" a rimandare in India due che sappiamo innocenti per essere processati e condannati in base a una legge barbara affinchè i buffoni del Kerala non siano smentiti e a New Delhi possano recitare la parte della potenza regionale che impone il suo arbitrio.

Non è che in queste ultime settimane siamo stati a dormire, abbiamo aspettato che maturasse qualche decisione a favore dell'ostaggio Girone, come ufficiosamente era stato indicato. Nel frattempo si è elaborata una efficace sintesi del quadro d'insieme processuale, in modo che nessuno possa fingere di non sapere. A Roma come a l'Aia come a New Delhi.

Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e stanno collaborando, il motto è sempre lo stesso: "Verità e Giustizia per Massimiliano e Salvatore".

La prossima uscita sarà per smantellare le testimonianze funzionali all'applicazione del SUA Act.

di Luigi Di Stefano

Fonte: https://www.facebook.com/Grifo52/posts/10207117019938918

lunedì 21 dicembre 2015

L’assurda Odissea dei due nostri fanti di marina continua

Inizia oggi la serie di post dedicati ai nostri Marò vittime di una profonda ingiustizia e la cui condizione sembra essere ormai divenuta un fatto “normale” per l’opinione pubblica nazionale. GeopoliticalCenter, grazie agli interventi di importanti firme, cercherà di riportare al centro dell’attenzione dei media la questione dei nostri due militari per i quali chiediamo giustizia, la giustizia del Diritto Internazionale che l’India e l’impotenza delle relazioni internazionali italiane gli negano. Oggi un articolo dell’Amm. Giuseppe Lertora.

Il silenzio mediatico avvolge, incomprensibilmente, la vicenda travagliata dei 2 Fucilieri di Marina le cui sorti sono state affidate alle decisioni del Tribunale del Mare di Amburgo, cui l’Italia si è finalmente rivolta invocando l’Arbitrato Internazionale: ad esso spetta l’onere di stabilire chi, fra Italia e India, ha la giurisdizione del caso e quindi il diritto a giudicarli. Dopo mesi che non se ne parla, e dopo quasi quattro anni da quel 15 febbraio del 2012, qualche giorno fa la Farnesina ha richiesto di far rientrare in Italia, Girone che, come noto, è ancora detenuto presso l’Ambasciata italiana di New Delhi. 

L’altro sottufficiale, Latorre, è ancora in Patria, autorizzato fino al 13 gennaio 2016, per benevola? concessione degli indiani, onde poter continuare le delicate cure, a seguito del grave ictus che l’aveva colpito, oltre un anno fa. Una densa nebbia sembra avvolgere la vicenda dei 2 FCM e nessuna notizia è trapelata dalle brume di Amburgo, anche se ci sarebbe più di un motivo per tener debitamente informata la pubblica opinione dei fatti e degli sviluppi inerenti questi due fedeli servitori del nostro Stato. Al massimo si assiste a qualche dichiarazione di facciata, a qualche saluto estemporaneo in occasione di festività, ma senza che le Istituzioni si sbilancino più di tanto; sembra quasi che si vogliano cancellare i fatti che li riguardano con un metodo opinabile: banalmente con la tecnica di non parlarne, ignorandoli e sostituendoli con notizie del tutto collaterali, spesso inconsistenti, ma volutamente coprenti e diversive. 

Stiamo da troppo tempo assistendo a inutili giri di valzer, a farse inaccettabili; siamo in presenza di una commedia degli equivoci e degli inganni, se non dei soprusi da parte indiana, che si tiene nel teatro dell’assurdo, in cui le vittime sono state elette a capri espiatori di una paradossale vicenda, e i nostri attori istituzionali si tengono dietro le quinte senza prendere posizione, recitando delle inutili e afone litanie. Nella nebulosa che avvolge la loro odissea personale e familiare, si sono alternati tre Presidenti del Consiglio, tre Ministri della Difesa, 4 Ministri degli Esteri, due Presidenti della Repubblica, che sono –questi ultimi- altresì i Comandanti Supremi delle Forze Armate, e sta per passare ‘’il quarto Natale’’ senza che siano state prese decisioni idonee a far rispettare i loro diritti, e la nostra sovranità statuale. 

Una Nazione dimentica dei propri figli, cui aveva ordinato di compiere una missione delicata contro il crimine della pirateria, per proteggere gli equipaggi della nostra marineria mercantile, nelle infestate acque dell’oceano Indiano. Non solo dimenticanze; nel tempo l’odissea ha assistito a un vero e proprio tradimento perpetrato dal governo Monti, quando i 2 FCM, dopo quel permesso pasquale, furono rimandati -il 22 marzo del 2013- in pasto agli indiani, a prescindere dal dettato della nostra Costituzione che espressamente vieta l’estradizione di nostri cittadini verso un paese in cui vige la pena di morte. 

E’ stata una nuova Caporetto, disonorevole, tanto più per i successivi dubbi emersi e l’ipotesi di aver scambiato i 2 FCM per business, per un pugno di lenticchie, per contratti ‘’in being’’ con l’India. Che, come accade oggi con la cessione della storica Pinin Farina agli indiani di Mahindra, rischiano di risolversi in un flop, simile a quello d’ allora per gli elicotteri EH-101 dell’Agusta, finiti in perdite enormi di soldi e, con essi, di reputazione nazionale. Altro che supportati e tutelati; li abbiamo abbandonati e gettati a mare ripetutamente; lasciati in balia di un’opinabile giustizia indiana che, nonostante siano trascorsi oltre tre anni e mezzo, non è riuscita a produrre prove della loro colpevolezza, né specifici capi di accusa: secondo le peggiori tradizioni giuridiche sono stati mantenuti in attesa di giudizio per quel tempo inaccettabile, tipico di uno Stato a-democratico e a-garantista, ma che dell’inganno, dell’arroganza e del giustizialismo ha fatto una propria, medievale e tetragona bandiera. 

All’atteggiamento indiano, l’Italia ha sempre risposto in modo ondivago e con sudditanza, nella speranza che, pagando inopinatamente a destra e a manca con centinaia di migliaia di dollari, nell’erroneo presupposto di risarcire i danni presunti, ci fossero perdonati i fatti a cui -molto probabilmente- i 2 FCM sono del tutto estranei: altro che beffa! Va anche doverosamente detto che circa due anni fa, e non con il senno di poi, si suggeriva di attivare l’Arbitrato senza successivi indugi, esortando le ministre della Difesa ed Esteri a procedere, anche per dar seguito alle roboanti dichiarazioni fatte all’atto del loro insediamento in merito alle vicende dei 2 FCM; si propugnava letteralmente di ‘’ attivare da subito l’Arbitrato obbligatorio, facendo sì che Latorre e Girone non siano sottoposti al processo illegittimo che gli indiani, con tutta calma, vorrebbero fare a casa loro’’. 

Purtroppo, fra giri di valzer inconcludenti abbiamo perso tanto tempo, troppo! E solo a fine giugno del 2015 l’Arbitrato veniva formalizzato. Possibile che, da allora, i nostri governanti e i nostri media non si chiedano cosa stia succedendo ad Amburgo, nonostante le discrasie emerse, già in prima battuta, riguardo i risibili documenti della perizia balistica, per tacere delle incongrue posizioni relative fra le imbarcazioni coinvolte, e delle differenze di orari dichiarate che si discostano di ben cinque ore! Ciò che desta più meraviglia è la stravagante competenza di alcuni giornali che, con argomentazioni approssimative e partigiane, antimilitari per definizione, sorvolano sull’incredibile e farlocca perizia balistica che cerca di quadrare un cerchio impossibile fra calibro e circonferenza dei proietti, facendoli rimpicciolire dal riscontro reale di colpi da 7, 62 mm ad un 5,56mm. 

Gli specifici Allegati presentati dalla delegazione indiana hanno suscitato notevoli perplessità e meraviglia da parte dello stesso Tribunale per i farseschi contenuti; uno di essi, l’Allegato 5, arriva perfino ad instillare il dubbio che a bordo della Lexie vi fosse un’altra arma nascosta, del calibro 7,62, per far tornare le loro farneticanti teorie balistiche! In buona sostanza, invece, i 2 FCM sono innocenti e non c’entrano nulla con quell’incidente; gli indiani hanno costruito ed alimentato strumentalmente la vicenda per motivi elettoralistici, politici e di lobby industriali, ma ora devono essere rintuzzati in tutti i modi e ‘’smondanati’’ anche dal Tribunale Arbitrale. 

Di recente l’Italia ha avanzato, come il solito, temporalmente ‘’in zona cesarini’’, la richiesta direttamente al Tribunale Arbitrale dell’Aja per far rientrare in Patria, Girone affinché possa attendere nel proprio Paese la decisione finale di tale Alto Consesso; tale richiesta era già stata avanzata senza esito al Tribunale di Amburgo che aveva motivato, correttamente, la sua decisione negativa in quanto si trattava di misura collaterale discendente da quella principale sulla giurisdizione. Inoltre, non sussistendo motivi di urgenza/ emergenza per decidere in tal senso, per far rientrare Girone in Patria, il comportamento è stato corretto, anche se umanamente e secondo alcuni iper-ottimisti, avrebbe potuto esaminare e comunque approvare tale richiesta impropria, anzitempo e debordando dai propri compiti istituzionali. ‘’Battere le ortiche con l’affare altrui, è sempre così semplice e scontato, per i ciarlatani..’’ dice un vecchio motto, ma non sempre funziona! 

Ora l’Italia ci riprova, anche se l’Aja non si è ancora espressa sulla giurisdizione che dovrebbe –lo si auspica davvero- essere riconosciuta come un diritto esclusivo italiano: speriamo che ci sia una decisione favorevole, ma realisticamente è assai probabile che tale Tribunale soprassederà ancora, nelle more di una decisione primaria sulla questione, e soltanto dopo, si pronuncerà sulle misure collaterali. L’odissea dei due poveri FCM, purtroppo, continua… e non si risolverà nell’arco di pochi mesi! Né si può sperare che l’attuale stampa ci informi debitamente sulle future vicende, non essendo più quel cane da guardia del potere sul quale fare affidamento; ma, almeno, desideriamo che i nostri governanti abbiano rispetto dell’opinione pubblica e ci risparmino quelle insulse dichiarazioni nel rispetto dell’intelligenza dei comuni cittadini: visto che sempre più i successi, si fa per dire, dell’annuncite sono fragorosi, ma gli insuccessi silenti, si spera in un dignitoso silenzio. 

D’altronde, dichiarazioni come quelle scandite nel tempo per cui ‘’ li rivogliamo a casa, e non li dimenticheremo’’, e che ‘’la giurisdizione è solo italiana e ci batteremo per questo..’’ nonchè al famoso ‘’bisogna pensarci molto, ma non parlarne..’’, fino a quelle rilasciate dalla Ministra della Difesa solo alcuni giorni fa in risposta ad una precisa interpellanza parlamentare, fanno parte di una filastrocca inutile, antipatica e piena d’ipocrisia. Quest’ultima recita,(è il caso di dirlo) bellamente che, ‘’le iniziative? che il governo intende intraprendere (siamo ancora alle intenzioni dopo 4 anni!!) per consentire il rapido e definitivo rientro in Patria dei 2 marò, si collocano nell’alveo della procedura giurisdizionale internazionale già avviata..’’ : lascia esterrefatti e sconcertati che siamo ancora alle intenzioni, dopo 4 anni e 4 Natali! 

Un governo dovrebbe fare delle azioni, governare le situazioni, gestirle e risolverle, non a parole; che operi alla luce del sole o sottobanco, poco importa; ma non si può limitare a raccontare ‘’le intenzioni’’ a mò di favolette ai bambini delle elementari; tutti si chiedono se anziché il tricolore su quella nave Lexie sventolava una bandiera inglese, americana o francese: i loro marines, illegalmente detenuti, sarebbero ancora sotto le grinfie indiane? Sicuramente no! Eppure, nonostante tali incresciosi eventi, per tacere del resto, i nostri del San Marco -con un portamento irreprensibile, con la loro fierezza e tenuta disciplinare- sono riusciti a risvegliare un sentimento di dignità e di Patria, ormai dimenticato: a loro va la nostra ammirazione ed alle loro famiglie, per le privazioni e le continue vessazioni sofferte. 

Non sono bastate, evidentemente, neppure le petizioni al Capo dello Stato, che è anche il loro Supremo Capo; non sono bastate le proposte inviate, una decina, fra cui, nel rispetto del Diritto Internazionale, si ricercasse un forte appoggio dell’UE, dell’ONU e degli stessi USA. Che, a ben vedere, sono ancora del tutto valide, attuali e attuabili; quelli stessi non possono essere sempre ‘’passivi’’ e stare alla finestra, nonostante la presenza massiccia dei nostri contingenti nei vari teatri di crisi. Forse, probabilmente, non sono state neppure vagliate quelle suppliche fatte con specifiche ‘’letterine di Natale’’ al Presidente della Repubblica pro-tempore, che erano improntate a garantire aspetti umanitari e i diritti basilari dei 2 FCM, ma anche a tutelare, con un minimo di azioni concrete, la credibilità, la sovranità e l’onore della nostra Nazione. 

Coloro che credono ancora in questa triade di valori non si rassegnano al nichilismo nostrano tipico dei miscredenti pseudo-identitari e a-morali di questa società, né ad assistere passivamente al procedere della incredibile odissea dei nostri Fucilieri di Marina: mai lasciare il posto alla rassegnazione, ma continuare nel rappresentare con forza i diritti a tutela di ogni cittadino, con o senza stellette, e mai abbandonare la speranza che il prossimo anno veda chiudersi, e bene, questa tremenda odissea: con i più cari Auguri ai nostri due del San Marco! 

Fonte: http://www.geopoliticalcenter.com/