Il testo definitivo del decreto Renzi (Dl 66/14, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 95/14 di ieri) conferma quasi tutte le anticipazioni
della vigilia, con alcune significative novità. Destinatari del nuovo
credito introdotto dal comma 1 bis dell’articolo 13 del Tuir, sono, con
riferimento alla tipologia del reddito, tutti coloro che percepiranno
nel 2014 redditi di lavoro dipendente e alcune categorie di redditi
assimilati al lavoratore dipendente. Ne rimangono esclusi i pensionati.
Nell’ambito dei redditi assimilati, sono esclusi, tra gli
altri, i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i
gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche
funzioni e le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e
del Parlamento europeo.
Con riferimento alla entità del reddito (complessivo) posseduto, il credito spetta a coloro che, dopo aver scontato la detrazione di lavoro dipendente hanno comunque un’Irpef residua anche se poi dovesse essere azzerata da altre detrazioni, a condizione tuttavia che non superino i 26mila euro. Rispetto alle indicazioni precedenti restano fuori i possessori di redditi compresi tra 26mila e 28mila euro.
La precisazione più rilevante è contenuta, però, nel secondo comma, dove viene precisato che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Da questa precisazione si desume che il credito è “figurativamente” di 80 euro al mese. In realtà è pari a 53,33 euro.
Il testo, infatti, non indica un valore mensile, ma
un valore annuo e cioè 640 euro, riferito all’intero periodo d’imposta.
Questo significa che un lavoratore che lavora da gennaio a dicembre
riceverà, con riferimento ciascuno dei dodici mesi in cui ha prodotto
reddito di lavoro dipendente 53,33 euro (640 diviso 12). In realtà sui
prossimi cedolini paga lo stesso lavoratore troverà effettivamente 80
euro, ma solo perché il riconoscimento inizierà da maggio e perché il
sostituto deve riconoscere il credito sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso»
e quindi dovrà dividere il credito complessivo per gli otto periodi di
paga residui fino a dicembre e riconoscere per ciascuno di essi 1/8
dello stesso. In questo modo si ottengono 80 euro.
Il riconoscimento del credito, essendo un importo netto, dovrebbe
prescindere dalla presenza di reddito nello stesso mese. Vale a dire che
dovrebbe essere corrisposto a chi ne ha diritto anche se in uno dei
mesi, da maggio a dicembre, dovesse essere in aspettativa senza
retribuzione.
Ma tenuto conto che il bonus deve essere rapportato al periodo di
paga, il sostituto non potrà prescindere da quello che è successo prima e
che succederà dopo il mese di maggio, in particolare dovrà tener conto
di rapporti iniziati dopo gennaio 2014 e che cesseranno dopo maggio
2014. Se, infatti, un lavoratore è stato assunto ad esempio nel marzo
2014, non ha diritto a 80 euro, ma a 66,66 euro e cioè a dieci
dodicesimi di 640 euro (533,33) diviso 8 (da maggio a dicembre ) In
pratica, quello che in queste situazioni, i lavoratori troveranno sui
cedolini dipenderà anche da come si organizzeranno le società di
software. E possibile che continueranno a ricevere 80 euro, ma a
dicembre, in sede di conguaglio bisognerà che l’importo complessivo sia
pari a 53,33 per i mesi di lavoro e quindi o riceveranno di meno o
potrebbero restituire qualcosa.
Il ricalcolo sarà necessario anche in caso di cessazione del rapporto
dopo il mese di maggio. Per un lavoratore in forza dal primo gennaio
2014, che ha iniziato a percepire 80 euro da maggio e che cessa il
rapporto di lavoro ad ottobre, occorrerà infatti fare in modo che gli
venga riconosciuto il credito per tutto il periodo di lavoro e cioè a
533,33 euro (640 :12 x 10). Fino a settembre avrà ricevuto 400 euro (80 x
5 mesi). Ad ottobre, bisognerà riconoscerli, anzichè 80 euro, 133,33
euro.
La problematica dei ricalcoli si può presentare in modo ancora più
complicato se si deve tener conto di redditi corrisposti da altri
sostituti per i lavoratori assunti durante l’anno e che hanno più
rapporti contestuali. Considerata la “mobilità” e il turn over sempre
più spinto, questa situazione è molto frequente. Sarà opportuna e
necessaria quanto prima una precisazione da parte dell’Agenzia
finalizzata alla gestione di queste situazioni. In particolare, in
presenza di più committenti o datori di lavoro, il lavoratore rischia,
in assenza di precisazioni, o di non percepire quanto spettante o di
percepirlo indebitamente.
Il problema non esiste per i collaboratori familiari. I datori di
lavoro domestici non sono infatti sostituti di imposta e non possono
anticipare il credito. Pertanto i collaboratori familiari i quali ne
hanno diritto potranno ottenerlo in sede di dichiarazione che tra
l’altro, proprio perché non sono soggetti ad alcuna ritenuta, sono
comunque obbligati a presentare anche se hanno solo reddito di lavoro
dipendente e non sono “incapienti”. In questa sede indicheranno tutti i
redditi percepiti da tutti i sostituti e i diversi “periodi di lavoro”.
Fonte: http://infosannio.wordpress.com/
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