lunedì 10 febbraio 2014

Marò: ma è così difficile da capire IMMUNITA' FUNZIONALE!!!!

La vicenda dei due marinai italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, quali organi in divisa al servizio dello Stato, con l’accusa di aver ucciso dalla petroliera Enrica Lexie battente bandiera italiana due pescatori indiani confondendoli per pirati, al largo dello Stato di Kerala, ruota attorno alla figura dell’immunità funzionale nell’ambito del diritto internazionale. 

In base ad un principio di diritto internazionale classico, un militare che agisce nell’esercizio delle proprie funzioni, e aldilà del territorio del Stato di appartenenza, non ne risponde in prima persona, ma la sua azione od omissione sarà imputata allo Stato di provenienza. Pertanto, un eventuale illecito non va imputato a tale militare personalmente nell’ambito del diritto penale dello Stato estero, ma allo Stato di provenienza nell’ambito del diritto internazionale. Tale immunità è definita funzionale e, nel caso di specie, l’India non l’ha riconosciuta all’Italia ed ai due marò, anzi, lo Stato indiano ha deciso di procedere mercé un procedimento interno, con norme di diritto penale indiano.
 
Cosa si deve intendere per immunità funzionale? Essa va intesa quale inibizione sostanziale all’esercizio della giurisdizione, nel senso che il comportamento tenuto dai due marò, quali organi statali, è un atto dello Stato italiano e, pertanto, non riferibile ai due fucilieri italiani che l’hanno materialmente posto in essere.
 
Mediante questa immunità, si garantisce la sovranità dello Stato, applicando il principio di diritto internazionale par in parem non habet iurisdictionem, nel senso che non si può delineare il fatto che uno Stato non ha giurisdizione su un altro Stato. L’autore del fatto illecito cade sullo Stato italiano e non sui due marò, nel senso che l’immunità funzionale si realizza nell’esenzione dalla giurisdizione dello Stato straniero dell’individuo-organo che ne beneficia, ma che non si connette all’inviolabilità personale dell’organo e, pertanto, non comporta l’immunità dalle misure coercitive come, ad esempio, l’arresto oppure la detenzione preventiva, sino a quando non si giunga ad essere certi che l’individuo agiva in qualità di organo dello Stato.
 
La norma che prevede l’istituto dell’immunità funzionale è una norma di carattere consuetudinario, e la consuetudine, insieme agli accordi di carattere convenzionale ed agli atti unilaterali de jure riconosciuti, costituisce la fonte primaria delle norme nel diritto internazionale. Si è, inoltre, parlato di incertezza riguardo al luogo dove è avvenuta la tragica morte dei due pescatori, se in acque internazionali o meno. Dal punto di vista giuridico, muterebbe in ogni caso poco. L’immunità funzionale, infatti, deve essere in ogni modo riconosciuta.
 
La  prassi secolare ed antichissima che ha portato al principio di cui sopra è conclamata a tal punto da far pensare che l’atteggiamento indiano poco abbia a che fare con il diritto e molto con la politica, in particolare con quella interna dell’India. Quello che voglio asserire è che i due fucilieri della marina italiana, in un principio di diritto, vanno necessariamente, se non obbligatoriamente, giudicati nella giurisdizione dello Stato di provenienza. 

Il rifiuto di una norma generale, la quale si riferisce all’immunità funzionale per il personale militare nell’esercizio delle loro ufficiali funzioni, cagionerà una serie di conseguenze nella controversia tra Italia ed India, anzi direi che le sta già causando. Ciò sta ad indicare, in particolare, che la rivendicazione dell’Italia all’esercizio della giurisdizione esclusiva sui due fucilieri della marina militare è corretta.

Fonte: http://www.diritto.net/index.php

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