La vicenda dei due marinai italiani Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone, quali organi in divisa al servizio dello Stato, con l’accusa di
aver ucciso dalla petroliera Enrica Lexie battente bandiera italiana due
pescatori indiani confondendoli per pirati, al largo dello Stato di
Kerala, ruota attorno alla figura dell’immunità funzionale nell’ambito
del diritto internazionale.
In base ad un principio di diritto
internazionale classico, un militare che agisce nell’esercizio
delle proprie funzioni, e aldilà del territorio del Stato di
appartenenza, non ne risponde in prima persona, ma la sua azione od
omissione sarà imputata allo Stato di provenienza. Pertanto, un
eventuale illecito non va imputato a tale militare personalmente
nell’ambito del diritto penale dello Stato estero, ma allo Stato di
provenienza nell’ambito del diritto internazionale. Tale immunità è
definita funzionale e, nel caso di specie, l’India non
l’ha riconosciuta all’Italia ed ai due marò, anzi, lo Stato indiano ha
deciso di procedere mercé un procedimento interno, con norme di diritto
penale indiano.
Cosa si deve intendere per immunità funzionale? Essa va intesa quale inibizione sostanziale all’esercizio della giurisdizione,
nel senso che il comportamento tenuto dai due marò, quali organi
statali, è un atto dello Stato italiano e, pertanto, non riferibile ai
due fucilieri italiani che l’hanno materialmente posto in essere.
Mediante questa immunità, si garantisce la sovranità dello Stato,
applicando il principio di diritto internazionale par in parem non
habet iurisdictionem, nel senso che non si può delineare il fatto che
uno Stato non ha giurisdizione su un altro Stato. L’autore
del fatto illecito cade sullo Stato italiano e non sui due marò, nel
senso che l’immunità funzionale si realizza nell’esenzione dalla
giurisdizione dello Stato straniero dell’individuo-organo che ne
beneficia, ma che non si connette all’inviolabilità personale
dell’organo e, pertanto, non comporta l’immunità dalle misure coercitive
come, ad esempio, l’arresto oppure la detenzione preventiva, sino a
quando non si giunga ad essere certi che l’individuo agiva in qualità di
organo dello Stato.
La norma che prevede l’istituto dell’immunità
funzionale è una norma di carattere consuetudinario, e la consuetudine,
insieme agli accordi di carattere convenzionale ed agli atti
unilaterali de jure riconosciuti, costituisce la fonte primaria delle
norme nel diritto internazionale. Si è, inoltre, parlato di incertezza
riguardo al luogo dove è avvenuta la tragica morte dei due pescatori, se
in acque internazionali o meno. Dal punto di vista giuridico, muterebbe
in ogni caso poco. L’immunità funzionale, infatti, deve essere in ogni modo riconosciuta.
La prassi secolare ed antichissima che ha portato al principio di cui
sopra è conclamata a tal punto da far pensare che l’atteggiamento
indiano poco abbia a che fare con il diritto e molto con la politica, in
particolare con quella interna dell’India. Quello che voglio asserire è che i due fucilieri della
marina italiana, in un principio di diritto, vanno
necessariamente, se non obbligatoriamente, giudicati nella giurisdizione
dello Stato di provenienza.
Il rifiuto di una
norma generale, la quale si riferisce all’immunità funzionale per il
personale militare nell’esercizio delle loro ufficiali funzioni,
cagionerà una serie di conseguenze nella controversia tra Italia ed
India, anzi direi che le sta già causando. Ciò sta ad indicare, in
particolare, che la rivendicazione dell’Italia all’esercizio della
giurisdizione esclusiva sui due fucilieri della marina militare è
corretta.
Fonte: http://www.diritto.net/index.php
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