In ogni procedimento penale il primo onere dell'accusa è di dimostrare una coesistenza di tempo e di luogo fra aggressore e vittima (il tempo può anche essere differito in caso di attentato dinamitardo, ma non è il nostro caso).Quindi in sostanza gli inquirenti indiani, per dare corpo alle accuse, devono dimostrare la coesistenza di tempo e di luogo fra la petroliera Enrica Lexie e il peschereccio St. Antony sul quale si ebbero le due vittime.
Il resto (ad esempio la pretesa "fuga", "caccia" e "cattura" della nave italiana) è "conversazione", perchè non prova la coesistenza di tempo e di spazio. Come pure il paragrafo contenuto nella sentenza della Corte Suprema che addebita la colpevolezza ai due imputati in quanto "il fatto avviene a 20,5 miglia nautiche dalla costa". E' una linea lunga migliaia di chilometri.
Le testimonianze dell'accusa sono poca cosa:
- i pescatori hanno dato nell'arco di due mesi successivi al fatto diversi orari e posizioni, tutti incompatibili per l'uno o per l'altro elemento con la posizione della Enrica Lexie al momento degli spari.
- i testimoni italiani sono univoci nell'affermare che la barca oggetto dell'azione antipirateria non fosse il St. Antony.
- le testimonianze a posteriori di esponenti italiani sulle ipotesi di colpevolezza (dichiarazioni del Dott. De Mistura e dell'Ammiraglio Piroli) sono ipotesi non suffragate da elementi fattuali probatori o indiziari, e quindi sono relegabili a semplici opinioni personali. A livello processuale non hanno neanche la valenza di indizi, si tratta appunto di "conversazione".
Un ulteriore elemento esibito dall'accusa potrebbe essere il GPS dichiarato in proprio possesso dal comandante/armatore del peschereccio St. Antony Mr. Freddy Bosco, sul quale potrebbe essere stata registrata posizione geografica e orario del momento degli spari. Anche sul GPS si è scritto quale "prova" appunto della coesistenza di luogo e di tempo fra St. Antony e la Lexie, ma anche questo non può essere considerato "prova" nel processo (semmai una ulteriore prova della inaffidabilità dei testimoni).
Come si vede da uno stralcio del "List of documents" trasmesso dagli inquirenti al tribunale di Kollam il 18/5/2012, soltanto il 23.02.2012 (otto giorni dopo il fatto) il testimone si ricorda di avere avuto un GPS e lo va a "dichiarare" (Mahazar) alla Polizia. Basta ricordare che i testimoni indiani forniscono pubblicamente quattro versioni diverse su posizioni e orari, il 15/02, il 17/02, il 4/03 e il 23/03, nessuna coincidente con posizione e orario dell'incidente dichiarato dalla Enrica Lexie. Questa del GPS sarebbe semplicemente una quinta versione.
- i pescatori hanno dato nell'arco di due mesi successivi al fatto diversi orari e posizioni, tutti incompatibili per l'uno o per l'altro elemento con la posizione della Enrica Lexie al momento degli spari.
- i testimoni italiani sono univoci nell'affermare che la barca oggetto dell'azione antipirateria non fosse il St. Antony.
- le testimonianze a posteriori di esponenti italiani sulle ipotesi di colpevolezza (dichiarazioni del Dott. De Mistura e dell'Ammiraglio Piroli) sono ipotesi non suffragate da elementi fattuali probatori o indiziari, e quindi sono relegabili a semplici opinioni personali. A livello processuale non hanno neanche la valenza di indizi, si tratta appunto di "conversazione".
Un ulteriore elemento esibito dall'accusa potrebbe essere il GPS dichiarato in proprio possesso dal comandante/armatore del peschereccio St. Antony Mr. Freddy Bosco, sul quale potrebbe essere stata registrata posizione geografica e orario del momento degli spari. Anche sul GPS si è scritto quale "prova" appunto della coesistenza di luogo e di tempo fra St. Antony e la Lexie, ma anche questo non può essere considerato "prova" nel processo (semmai una ulteriore prova della inaffidabilità dei testimoni).
Come si vede da uno stralcio del "List of documents" trasmesso dagli inquirenti al tribunale di Kollam il 18/5/2012, soltanto il 23.02.2012 (otto giorni dopo il fatto) il testimone si ricorda di avere avuto un GPS e lo va a "dichiarare" (Mahazar) alla Polizia. Basta ricordare che i testimoni indiani forniscono pubblicamente quattro versioni diverse su posizioni e orari, il 15/02, il 17/02, il 4/03 e il 23/03, nessuna coincidente con posizione e orario dell'incidente dichiarato dalla Enrica Lexie. Questa del GPS sarebbe semplicemente una quinta versione.
E' pacifico che se a bordo del St. Antony avessero veramente avuto il GPS:
- lo avrebbero dichiarato subito, al momento dello sbarco, fornendo immediatamente posizione geografica e orario dell'incidente. E nelle successive dichiarazioni si sarebbero attenuti a questo orario e questa posizione di cui fin dall'inizio avevano la prova documentale.
- nell'elenco dei documenti allestito dalla Polizia sarebbe stato inserito già il giorno 15/2, e non come "dichiarazione" al giorno 23/2.
- nell'elenco dei documenti allestito dalla Polizia sarebbe stato inserito già il giorno 15/2, e non come "dichiarazione" al giorno 23/2.
Ne consegue che dal punto di vista processuale finora gli inquirenti indiani non hanno nessuna prova da esibire in tribunale per dimostrare la coesistenza di tempo e posizione fra la Enrica Lexie e il peschereccio St. Antony.
L'unico elemento è la famosa "perizia balistica". La perizia balistica, dimostrando il trasferimento di oggetti (le pallottole) dalla Enrica Lexie al peschereccio St. Antony dimostra appunto la coesistenza di tempo e luogo fra le due imbarcazioni al momento degli spari, e dimostra la responsabilità dei due imputati nella morte delle vittime in quanto i proiettili sarebbero stati recuperati sia sul peschereccio che nelle salme delle stesse vittime.
E quindi al processo la colpevolezza o l'innocenza dei due imputati si giocherà totalmente sulla attendibilità della perizia balistica.
Fonte: http://www.seeninside.net/piracy/pdf/lexie_processo_061013.pdf
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