Giova allora
ricordare che l'estradizione nel nostro Paese è regolata dal Codice
Penale all'Art.13 ma che, soprattutto, è assoggettata al combinato
disposto degli Articoli 10 e 26 della Costituzione della Repubblica, sì
proprio quella ineludibile quando fà comodo ai lor signori, dove è
chiaramente sancito il DIVIETO di estradizione e per reati politici e
nel caso in cui il reato addebitato sia punibile con la pena di morte
nel paese richiedente, concetto ribadito anche da una sentenza della
Corte Costituzionale.
Nel Codice di rito è regolata dagli articoli 697-
719 per quella passiva e 720-722 per quella attiva, comunque l'ultima
parola spetta al Ministro, utile anche richiamare la sentenza n°223
Corte Costituzionale del 27 Giugno 1996 che la mera garanzia anche
scritta che la pena di morte non verrà applicata, posto che l'ultima
volta si sventolava questa garanzia da considerarsi del tutto nulla.
Se
il nostro Marò verrà ri-estradato in India, dove giova ripeterlo vige la
pena di morte, il Ministro violerà tutti gli articoli predetti ma,
soprattutto, violerà la Costituzione della Repubblica il che, per un
Ministro della Repubblica, configura il reato di alto
tradimento...quasto a futura memoria per i distratti e gli smemorati!
Sappiano costoro che in Italia siamo in molti a non essere né distratti
nè, tantomeno, smemorati!
di Giuseppe Salomone
https://www.facebook.com/giuseppe.salomone.79?fref=nf
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